1.Per le cause tra soci è competente il giudice del luogo dove ha sede la società; per le cause tra condomini, ovvero tra condomini e condominio, il giudice del luogo dove si trovano i beni comuni o la maggior parte di essi.
2.Tale norma si applica anche dopo lo scioglimento della società o del condominio, purchè la domanda sia proposta entro un biennio dalla divisione.