Codice di Procedura Civile

LIBRO SECONDO
DEL PROCESSO DI COGNIZIONE

Titolo I
DEL PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE

Capo II
Dell'istruzione della causa

Sezione III
Dell'istruzione probatoria par. 1 Della nomina e delle indagini del consulente tecnico
Art. 221 c.p.c.
Modo di proposizione e contenuto della querela.

1.La querela di falso può proporsi tanto in via principale quanto in corso di causa in qualunque stato e grado di giudizio, finchè la verità del documento non sia stata accertata con sentenza passata in giudicato.

2.La querela deve contenere, a pena di nullità, l'indicazione degli elementi e delle prove della falsità, e deve essere proposta personalmente dalla parte oppure a mezzo di procuratore speciale, con atto di citazione o con dichiarazione da unirsi al verbale d'udienza.

3.È obbligatorio l'intervento nel processo del pubblico ministero.


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