LIBRO SECONDO
DEL PROCESSO DI COGNIZIONE
Titolo I
DEL PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE
Capo II
Dell'istruzione della causa
Sezione III
Dell'istruzione probatoria par. 1 Della nomina e delle indagini del consulente tecnico
Art. 220 c.p.c.
Pronuncia del collegio.
1.Sull'istanza di verificazione pronuncia sempre il collegio.
2.Il collegio, nella sentenza che dichiara la scrittura o la sottoscrizione di mano della parte che l'ha negata, può condannare quest'ultima a una pena pecuniaria non inferiore a lire cinquecento e non superiore a lire diecimila. [1]
[1] Il D.Lgs. 9 aprile 1948, n. 438 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le pene pecuniarie previste dal Codice di procedura civile sono moltiplicate per quattro".