Codice di Procedura Civile

LIBRO SECONDO
DEL PROCESSO DI COGNIZIONE

Titolo I
DEL PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE

Capo II
Dell'istruzione della causa

Sezione III
Dell'istruzione probatoria par. 1 Della nomina e delle indagini del consulente tecnico
Art. 218 c.p.c.
Scritture di comparazione presso depositari.

1.Se le scritture di comparazione si trovano presso depositari pubblici o privati e l'asportazione non ne è vietata, il giudice istruttore può disporre il deposito in cancelleria in un termine da lui fissato.

2.Se la comparazione deve eseguirsi nel luogo dove si trovano le scritture, il giudice dà le disposizioni necessarie per le operazioni, che debbono compiersi in presenza del depositario.


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