Codice di Procedura Civile

LIBRO SECONDO
DEL PROCESSO DI COGNIZIONE

Titolo I
DEL PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE

Capo II
Dell'istruzione della causa

Sezione III
Dell'istruzione probatoria par. 1 Della nomina e delle indagini del consulente tecnico
Art. 200 c.p.c.
Mancata conciliazione.

1.Se la conciliazione delle parti non riesce, il consulente espone i risultati delle indagini compiute e il suo parere in una relazione, che deposita in cancelleria nel termine fissato dal giudice istruttore.

2.Le dichiarazioni delle parti, riportate dal consulente nella relazione, possono essere valutate dal giudice a norma dell'articolo 116 secondo comma.


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