Disposizioni attuative

TITOLO VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Capo I
Del processo di cognizione.
Art. 198 disp. att. c.p.c.
Processi di primo grado nei quali le parti sono comparse.

1.Nei processi di primo grado nei quali, nel giorno in cui entra in vigore il codice, è avvenuta la comparizione delle parti, queste debbono, nel termine perentorio di tre mesi, procedere ai depositi richiesti dagli articoli 165 e 166 del codice e dall'articolo 38 in quanto necessari, integrare con comparsa le loro deduzioni e proporre l'istanza di designazione del giudice istruttore a norma del secondo comma dell'articolo precedente.


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