TITOLO V
DEI PROCEDIMENTI SPECIALI
Art. 196 disp. att. c.p.c.
1.ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 5 GENNAIO 1994, N. 25[1]
[1] La L. 5 gennaio 1994, n. 25 ha disposto (con l'art. 27, comma 3) che "Qualora il decreto che nega l'esecutorietà del lodo sia stato emesso anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e il termine di cui all'ultimo comma dell'articolo 196 delle disposizioni d'attuazione e transitorie del codice di procedura civile, abrogato dall'articolo 17, comma 2, della presente legge, sia ancora in corso, il termine stesso è prorogato sino al trentesimo giorno".