Disposizioni attuative

TITOLO V
DEI PROCEDIMENTI SPECIALI
Art. 194 disp. att. c.p.c.
Nomina dell'esperto nel giudizio di divisione.

1.Quando per la formazione della massa da dividersi e delle quote è necessaria l'opera di un esperto, questi è nominato, d'ufficio o su istanza del notaio o di uno degli interessati, dal giudice istruttore, che ne riceve il giuramento a norma dell'articolo 193 del codice.


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