Disposizioni attuative

TITOLO II
DEGLI ESPERTI E DEGLI AUSILIARI DEL GIUDICE

Capo II
Dei consulenti tecnici del giudice.
Art. 19 disp. att. c.p.c.
Disciplina.

1.La vigilanza sui consulenti tecnici è esercitata dal presidente del tribunale, il quale, d'ufficio o su istanza del procuratore del Re Imperatore o del presidente dell'associazione professionale, può promuovere procedimento disciplinare contro i consulenti che non hanno tenuto una condotta morale e politica specchiata o non hanno ottemperato agli obblighi derivanti dagli incarichi ricevuti.

2.Per il giudizio disciplinare è competente il comitato indicato nell'articolo 14.


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