Disposizioni attuative

TITOLO V
DEI PROCEDIMENTI SPECIALI
Art. 189 disp. att. c.p.c.
Provvedimenti relativi alla separazione personale dei coniugi.

1.L'ordinanza con la quale il presidente del tribunale o il giudice istruttore dà i provvedimenti di cui all'articolo 708 del codice costituisce titolo esecutivo. Essa conserva la sua efficacia anche dopo l'estinzione del processo finchè non sia sostituita con altro provvedimento emesso dal presidente o dal giudice istruttore a seguito di nuova presentazione del ricorso per separazione personale dei coniugi.


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