LIBRO SECONDO DEL PROCESSO DI COGNIZIONE Titolo I DEL PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE Capo II Dell'istruzione della causa Sezione II Della trattazione della causa
Art. 186 c.p.c. Pronuncia dei provvedimenti.
1.Sulle domande e sulle eccezioni delle parti, il giudice istruttore, sentite le loro ragioni, dà in udienza i provvedimenti opportuni; ma può anche riservarsi di pronunciarli entro i cinque giorni successivi.