TITOLO IV DEL PROCESSO DI ESECUZIONE Capo IV Disposizioni comuni.
Art. 186 bis disp. att. c.p.c. Trattazione delle opposizioni in materia esecutiva.
1.I giudizi di merito di cui all'articolo 618, secondo comma, del codice sono trattati da un magistrato diverso da quello che ha conosciuto degli atti avverso i quali è proposta opposizione.