Disposizioni attuative

TITOLO IV
DEL PROCESSO DI ESECUZIONE

Capo IV
Disposizioni comuni.
Art. 182 disp. att. c.p.c.
Intimazione al detentore del pegno.

1.Il creditore pignorante deve fare l'intimazione di cui all'articolo 544 del codice con l'atto di pignoramento, se il pegno è detenuto dal debitore, o con atto separato, notificato a norma degli articoli 137 e seguenti del codice, se il pegno è detenuto da altri.


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