Codice di Procedura Civile

LIBRO PRIMO
DISPOSIZIONI GENERALI

Titolo I
DEGLI ORGANI GIUDIZIARI

Capo I
Del giudice

Sezione III
Della competenza per territorio
Art. 18 c.p.c.
Foro generale delle persone fisiche.

1.Salvo che la legge disponga altrimenti, è competente il giudice del luogo in cui il convenuto ha la residenza o il domicilio, e, se questi sono sconosciuti, quello del luogo in cui il convenuto ha la dimora.

2.Se il convenuto non ha residenza, nè domicilio, nè dimora nel Regno o se la dimora è sconosciuta, è competente il giudice del luogo in cui risiede l'attore.


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