Disposizioni attuative

TITOLO IV
DEL PROCESSO DI ESECUZIONE

Capo III
Dell'espropriazione immobiliare.
Art. 178 disp. att. c.p.c.
Procedimento di rendiconto.

1.Quando l'amministratore dell'immobile pignorato ha depositato il conto a norma dell'articolo 593 del codice, il giudice dell'esecuzione, sentite le parti, provvede all'approvazione del conto.

2.Le disposizioni per l'assegnazione delle rendite riscosse a norma dell'articolo 594 del codice sono date dal giudice dell'esecuzione con ordinanza non impugnabile.


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