Disposizioni attuative

TITOLO IV
DEL PROCESSO DI ESECUZIONE

Capo III
Dell'espropriazione immobiliare.
Art. 176 disp. att. c.p.c.
Comunicazione del decreto di decadenza.

1.Il decreto col quale il giudice dell'esecuzione dichiara la decadenza dell'aggiudicatario a norma dell'articolo 587 del codice è comunicato dal cancelliere al creditore che ha chiesto la vendita e all'aggiudicatario.

2.Con lo stesso decreto il giudice dell'esecuzione fissa un'udienza per l'audizione delle parti a norma dell'articolo 569 del codice.


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