1.Il giudice istruttore esercita tutti i poteri intesi al più sollecito e leale svolgimento del procedimento.
2.Egli fissa le udienze successive e i termini entro i quali le parti debbono compiere gli atti processuali.
3.Quando il giudice ha omesso di provvedere a norma del comma precedente, si applica la disposizione dell'articolo 289.