Codice di Procedura Civile

LIBRO SECONDO
DEL PROCESSO DI COGNIZIONE

Titolo I
DEL PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE

Capo II
Dell'istruzione della causa

Sezione I
Dei poteri del giudice istruttore in generale
Art. 175 c.p.c.
Direzione del procedimento.

1.Il giudice istruttore esercita tutti i poteri intesi al più sollecito e leale svolgimento del procedimento.

2.Egli fissa le udienze successive e i termini entro i quali le parti debbono compiere gli atti processuali.

3.Quando il giudice ha omesso di provvedere a norma del comma precedente, si applica la disposizione dell'articolo 289.


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