TITOLO IV DEL PROCESSO DI ESECUZIONE Capo III Dell'espropriazione immobiliare.
Art. 174 disp. att. c.p.c. Dichiarazione di residenza dell'offerente.
1.Chi offre un prezzo per l'acquisto senza incanto dell'immobile pignorato deve dichiarare la residenza o eleggere il domicilio nel comune nel quale ha sede il tribunale. In mancanza le comunicazioni gli sono fatte presso la cancelleria.