Codice di Procedura Civile

LIBRO SECONDO
DEL PROCESSO DI COGNIZIONE

Titolo I
DEL PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE

Capo I
Dell'introduzione della causa

Sezione II
Della designazione del giudice istruttore
Art. 174 c.p.c.
Immutabilità del giudice istruttore.

1.Il giudice designato è investito di tutta l'istruzione della causa e della relazione al collegio.

2.Soltanto in caso di assoluto impedimento o di gravi esigenze di servizio può essere sostituito con decreto del presidente. La sostituzione può essere disposta, quando è indispensabile, anche per il compimento dei singoli atti.


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