Disposizioni attuative

TITOLO IV
DEL PROCESSO DI ESECUZIONE

Capo III
Dell'espropriazione immobiliare.
Art. 171 disp. att. c.p.c.
Procedimento per le autorizzazioni al debitore e al custode.

1.Le autorizzazioni al debitore e al custode previste nell'articolo 560 del codice sono date dal giudice dell'esecuzione, sentite le parti e gli altri interessati.


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