TITOLO IV DEL PROCESSO DI ESECUZIONE Capo III Dell'espropriazione immobiliare.
Art. 171 disp. att. c.p.c. Procedimento per le autorizzazioni al debitore e al custode.
1.Le autorizzazioni al debitore e al custode previste nell'articolo 560 del codice sono date dal giudice dell'esecuzione, sentite le parti e gli altri interessati.