1.Dopo la costituzione in giudizio tutte le notificazioni e le comunicazioni si fanno al procuratore costituito, salvo che la legge disponga altrimenti.
2.È sufficiente la consegna di una sola copia dell'atto, anche se il procuratore è costituito per più parti.
3.Le notificazioni e le comunicazioni alla parte che si è costituita personalmente si fanno nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto.
4.Le comparse e le memorie consentite dal giudice si comunicano mediante deposito in cancelleria oppure mediante notificazione o mediante scambio documentato con l'apposizione sull'originale, in calce o in margine, del visto della parte o del procuratore. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 12 NOVEMBRE 2011, N. 183. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 12 NOVEMBRE 2011, N. 183. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 12 NOVEMBRE 2011, N. 183. [1]