TITOLO II DEGLI ESPERTI E DEGLI AUSILIARI DEL GIUDICE Capo II Dei consulenti tecnici del giudice.
Art. 17 disp. att. c.p.c. Informazioni.
1.A cura del presidente del tribunale debbono essere assunte presso le autorità politiche e di polizia specifiche informazioni sulla condotta pubblica e priva dell'aspirante.