Disposizioni attuative

TITOLO II
DEGLI ESPERTI E DEGLI AUSILIARI DEL GIUDICE

Capo II
Dei consulenti tecnici del giudice.
Art. 17 disp. att. c.p.c.
Informazioni.

1.A cura del presidente del tribunale debbono essere assunte presso le autorità politiche e di polizia specifiche informazioni sulla condotta pubblica e priva dell'aspirante.


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