LIBRO SECONDO
DEL PROCESSO DI COGNIZIONE
Titolo I
DEL PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE
Capo I
Dell'introduzione della causa
Sezione I
Della citazione e della costituzione delle parti
Art. 169 c.p.c.
Ritiro dei fascicoli di parte.
1.Ciascuna parte può ottenere dal giudice istruttore l'autorizzazione di ritirare dalla cancelleria il fascicolo cartaceo da essa eventualmente depositato; ma il fascicolo deve essere di nuovo depositato ogni volta che il giudice lo disponga. [1]
2.Ciascuna parte ha la facoltà di ritirare il fascicolo cartaceo all'atto della rimessione della causa al collegio a norma dell'art. 189, ma deve restituirlo al più tardi al momento del deposito della comparsa conclusionale. [1]
[1] Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".