Codice di Procedura Civile

LIBRO SECONDO
DEL PROCESSO DI COGNIZIONE

Titolo I
DEL PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE

Capo I
Dell'introduzione della causa

Sezione I
Della citazione e della costituzione delle parti
Art. 168 c.p.c.
Iscrizione della causa a ruolo e formazione del fascicolo d'ufficio.

1.All'atto della costituzione dell'attore, o, se questi non si è costituito, all'atto della costituzione del convenuto, il cancelliere iscrive la causa nel ruolo generale. [1].

2.Contemporaneamente il cancelliere forma il fascicolo informatico d'ufficio, il quale contiene l'atto di citazione, le ricevute di pagamento del contributo unificato, le comparse, le memorie e, successivamente, i processi verbali d'udienza, i provvedimenti del giudice, gli atti di istruzione e le sentenze pronunciate. [1]

[1] Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".

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