TITOLO IV DEL PROCESSO DI ESECUZIONE Capo I Del titolo esecutivo e dell'espropriazione forzata in generale.
Art. 164 disp. att. c.p.c. Atti di trasferimento del bene espropriato.
1.Il giudice dell'esecuzione, in seguito all'alienazione del bene espropriato, compie in luogo del debitore tutti gli atti necessari al trasferimento del bene all'acquirente.