TITOLO IV
DEL PROCESSO DI ESECUZIONE
Capo I
Del titolo esecutivo e dell'espropriazione forzata in generale.
Art. 162 disp. att. c.p.c.
Deposito del prezzo di assegnazione.
1.La parte del valore della cosa assegnata che eccede il credito dell'assegnatario deve essere depositata nelle forme dei depositi giudiziari.