Disposizioni attuative

TITOLO IV
DEL PROCESSO DI ESECUZIONE

Capo I
Del titolo esecutivo e dell'espropriazione forzata in generale.
Art. 162 disp. att. c.p.c.
Deposito del prezzo di assegnazione.

1.La parte del valore della cosa assegnata che eccede il credito dell'assegnatario deve essere depositata nelle forme dei depositi giudiziari.


Vai alla Ricerca Articoli


Sito ideato dall’Avvocato Andreani - Ordine degli Avvocati di Massa Carrara - Partita IVA: 00665830451
Pagina generata in 0.008 secondi