TITOLO IV DEL PROCESSO DI ESECUZIONE Capo I Del titolo esecutivo e dell'espropriazione forzata in generale.
Art. 160 disp. att. c.p.c. Forma degli avvisi.
1.Gli avvisi che la legge prescrive siano fatti ai creditori e agli altri intervenuti nel procedimento esecutivo debbono essere sottoscritti dal creditore procedente o dal cancelliere a cura del quale sono notifcati.