Disposizioni attuative

TITOLO II
DEGLI ESPERTI E DEGLI AUSILIARI DEL GIUDICE

Capo II
Dei consulenti tecnici del giudice.
Art. 16 disp. att. c.p.c.
Domande d'iscrizione.

1.Coloro che aspirano all'iscrizione nell'albo debbono farne domanda al presidente del tribunale.

2.La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione;

3) certificato di residenza nella circoscrizione del tribunale;

4) certificato di iscrizione all'associazione professionale;

5) i titoli e i documenti che l'aspirante crede di esibire per dimostrare la sua speciale capacità tecnica; [1] [2]

5-bis. gli ulteriori documenti richiesti ai sensi del decreto ministeriale di cui all'articolo 13, quarto comma. (54 [2]

3.La domanda contiene altresì il consenso dell'interessato al trattamento dei dati comunicati al momento della presentazione dell'istanza di iscrizione, prestato in conformità alla normativa dettata in materia di protezione dei dati personali, anche ai fini della pubblicazione di cui agli articoli 23, secondo comma, e 24-bis. [1] [2]

[1] Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".
[2] Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

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