LIBRO PRIMO DISPOSIZIONI GENERALI Titolo VI DEGLI ATTI PROCESSUALI Capo III Della nullità degli atti
Art. 158 c.p.c. Nullità derivante dalla costituzione del giudice.
1.La nullità derivante da vizi relativi alla costituzione del giudice o all'intervento del pubblico ministero è insanabile e deve essere rilevata d'ufficio, salva la disposizione dell'art. 161.