Codice di Procedura Civile

LIBRO PRIMO
DISPOSIZIONI GENERALI

Titolo VI
DEGLI ATTI PROCESSUALI

Capo II
Dei termini
Art. 152 c.p.c.
Termini legali e termini giudiziari.

1.I termini per il compimento degli atti del processo sono stabiliti dalla legge; possono essere stabiliti dal giudice anche a pena di decadenza, soltanto se la legge lo permette espressamente.

2.I termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiari espressamente perentori.


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