LIBRO PRIMO
DISPOSIZIONI GENERALI
Titolo VI
DEGLI ATTI PROCESSUALI
Capo I
Delle forme degli atti e dei provvedimenti
Sezione IV
Delle comunicazioni e delle notificazioni
Art. 140 c.p.c.
Irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia.
1.Se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità o per incapacità o rifiuto delle persone indicate nell'articolo precedente, l'ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento.[1]
[1] La Corte Costituzionale con sentenza 11-14 gennaio 2010 n. 3 (in G.U. 1a s.s. 20/01/2010 n. 3) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 140 cod. proc. civ nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anzichè con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione.".