Codice di Procedura Civile

LIBRO PRIMO
DISPOSIZIONI GENERALI

Titolo VI
DEGLI ATTI PROCESSUALI

Capo I
Delle forme degli atti e dei provvedimenti

Sezione III
Dei provvedimenti
Art. 135 c.p.c.
Forma e contenuto del decreto.

1.Il decreto è pronunciato d'ufficio o su istanza anche verbale della parte.

2.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 OTTOBRE 2024, N. 164. [1]

3.Quando l'istanza è proposta verbalmente, se ne redige processo verbale e il decreto è inserito nello stesso.

4.Il decreto non è motivato, salvo che la motivazione sia prescritta espressamente dalla legge; è datato ed è sottoscritto dal giudice o, quando questo è collegiale, dal presidente.

[1] Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".

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