Codice di Procedura Civile

LIBRO PRIMO
DISPOSIZIONI GENERALI

Titolo VI
DEGLI ATTI PROCESSUALI

Capo I
Delle forme degli atti e dei provvedimenti

Sezione III
Dei provvedimenti
Art. 134 c.p.c.
Forma, contenuto e comunicazione dell'ordinanza.

1.L'ordinanza è succintamente motivata. Se è pronunciata in udienza, è inserita nel processo verbale; se è pronunciata fuori dell'udienza, è redatta su documento separato, munito della data e della sottoscrizione del giudice o, quando questo è collegiale, del presidente. [1]

2.Il cancelliere comunica alle parti l'ordinanza pronunciata fuori dell'udienza, salvo che la legge ne prescriva la notificazione.

3.COMMA ABROGATO DALLA L. 12 NOVEMBRE 2011, N. 183.

[1] Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".

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