Codice di Procedura Civile

LIBRO PRIMO
DISPOSIZIONI GENERALI

Titolo VI
DEGLI ATTI PROCESSUALI

Capo I
Delle forme degli atti e dei provvedimenti

Sezione III
Dei provvedimenti
Art. 133 c.p.c.
Pubblicazione e comunicazione della sentenza.

1.La sentenza è resa pubblica mediante deposito nella cancelleria del giudice che l'ha pronunciata.

2.Il cancelliere dà atto del deposito in calce alla sentenza e vi appone la data e la firma, ed entro cinque giorni, mediante biglietto contenente il testo integrale della sentenza, ne dà notizia alle parti che si sono costituite. La comunicazione non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'articolo 325.

3.COMMA ABROGATO DALLA L. 12 NOVEMBRE 2011, N. 183.


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