1.La sentenza è resa pubblica mediante deposito nella cancelleria del giudice che l'ha pronunciata.
2.Il cancelliere dà atto del deposito in calce alla sentenza e vi appone la data e la firma, ed entro cinque giorni, mediante biglietto contenente il testo integrale della sentenza, ne dà notizia alle parti che si sono costituite. La comunicazione non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'articolo 325.
3.COMMA ABROGATO DALLA L. 12 NOVEMBRE 2011, N. 183.