Codice di Procedura Civile

LIBRO PRIMO
DISPOSIZIONI GENERALI

Titolo VI
DEGLI ATTI PROCESSUALI

Capo I
Delle forme degli atti e dei provvedimenti

Sezione II
Delle udienze
Art. 130 c.p.c.
Redazione del processo verbale.

1.Il cancelliere redige il processo verbale di udienza sotto la direzione del giudice.

2.Il processo verbale è sottoscritto da chi presiede l'udienza e dal cancelliere: di esso non si dà lettura, salvo espressa istanza di parte.


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