Codice di Procedura Civile

LIBRO PRIMO
DISPOSIZIONI GENERALI

Titolo I
DEGLI ORGANI GIUDIZIARI

Capo I
Del giudice

Sezione II
Della competenza per materia e valore
Art. 13 c.p.c.
Cause relative a prestazioni alimentari e a rendite.

1.Nelle cause per prestazioni alimentari periodiche, se il titolo è controverso, il valore si determina in base all'ammontare delle somme dovute per due anni.

2.Nelle cause relative a rendite perpetue, se il titolo è controverso, il valore si determina cumulando venti annualità; nelle cause relative a rendite temporanee o vitalizie, cumulando le annualità domandate fino a un massimo di dieci.

3.Le regole del comma precedente si applicano anche per determinare il valore delle cause relative al diritto del concedente.


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