TITOLO III
DEL PROCESSO DI COGNIZIONE
Capo II
Del procedimento davanti al tribunale.
Art. 127 disp. att. c.p.c.
Riscossione della pena pecuniaria a carico dell'opponente.
1.La riscossione della pena pecuniaria, alla quale sia stato condannato il terzo opponente a norma dell'articolo 408 del codice, è fatta dal cancelliere.