Codice di Procedura Civile

LIBRO PRIMO
DISPOSIZIONI GENERALI

Titolo VI
DEGLI ATTI PROCESSUALI

Capo I
Delle forme degli atti e dei provvedimenti

Sezione I
Degli atti in generale
Art. 125 c.p.c.
Contenuto e sottoscrizione degli atti di parte.

1.Salvo che la legge disponga altrimenti, la citazione, il ricorso, la comparsa, il controricorso, il precetto debbono indicare l'ufficio giudiziario, le parti, l'oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni o l'istanza, e, tanto nell'originale quanto nelle copie da notificare, debbono essere sottoscritti dalla parte, se essa sta in giudizio personalmente, oppure dal difensore che indica il proprio codice fiscale. Il difensore deve altresì indicare il proprio numero di fax. [1]

2.La procura al difensore dell'attore può essere rilasciata in data posteriore alla notificazione dell'atto, purchè anteriormente alla costituzione della parte rappresentata.

3.La disposizione del comma precedente non si applica quando la legge richiede che la citazione sia sottoscritta da difensore munito di mandato speciale.

[1] La L. 12 novembre 2011, n. 183 ha disposto (con l'art. 25, comma 5) che "Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.".

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