Disposizioni attuative

TITOLO III
DEL PROCESSO DI COGNIZIONE

Capo II
Del procedimento davanti al tribunale.
Art. 124 disp. att. c.p.c.
Certificato di passaggio in giudicato della sentenza.

1.A prova del passaggio in giudicato della sentenza il cancelliere certifica, in calce alla copia contenente la relazione di notificazione, che non è stato proposto nei termini di legge appello o ricorso per cassazione, nè istanza di revocazione per i motivi di cui ai numeri 4 e 5 dell'articolo 395 del codice.

2.Ugualmente il cancelliere certifica in calce alla copia della sentenza che non è stata proposta impugnazione nel termine previsto dall'articolo 327 del codice.


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