Disposizioni attuative

TITOLO III
DEL PROCESSO DI COGNIZIONE

Capo II
Del procedimento davanti al tribunale.
Art. 123 disp. att. c.p.c.
Avviso d'impugnazione alla cancelleria.

1.L'ufficiale giudiziario che ha notificato un atto d'impugnazione deve darne immediatamente avviso scritto al cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata.

2.Il cancelliere deve fare annotazione dell'impugnazione sull'originale della sentenza.


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