LIBRO PRIMO
DISPOSIZIONI GENERALI
Titolo VI
DEGLI ATTI PROCESSUALI
Capo I
Delle forme degli atti e dei provvedimenti
Sezione I
Degli atti in generale
Art. 123 c.p.c.
Nomina del traduttore.
1.Quando occorre procedere all'esame di documenti che non sono scritti in lingua italiana, il giudice può nominare un traduttore, il quale presta giuramento a norma dell'articolo 193. [1]
[1] Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".