LIBRO PRIMO DISPOSIZIONI GENERALI Titolo VI DEGLI ATTI PROCESSUALI Capo I Delle forme degli atti e dei provvedimenti Sezione I Degli atti in generale
Art. 123 c.p.c. Nomina del traduttore.
1.Quando occorre procedere all'esame di documenti che non sono scritti in lingua italiana, il giudice può nominare un traduttore, il quale presta giuramento a norma dell'articolo precedente.