Disposizioni attuative

TITOLO II
DEGLI ESPERTI E DEGLI AUSILIARI DEL GIUDICE

Capo I
Degli esperti della magistratura del lavoro.
Art. 12 disp. att. c.p.c.
Indennità dovute agli esperti.

1.Gli esperti chiamati a comporre la magistratura del lavoro hanno diritto ad una indennità di lire cento per ogni giorno di effettivo esercizio delle funzioni del collegio; ad essi inoltre spettano le indennità di trasferta e di soggiorno stabilite per i consiglieri di cori d'appello.


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