LIBRO PRIMO
DISPOSIZIONI GENERALI
Titolo V
DEI POTERI DEL GIUDICE
Art. 119 c.p.c.
Imposizione di cauzione.
1.Il giudice, nel provvedimento col quale impone una cauzione, deve indicare l'oggetto di essa, il modo di prestarla, e il termine entro il quale la prestazione deve avvenire.