Codice di Procedura Civile

LIBRO PRIMO
DISPOSIZIONI GENERALI

Titolo V
DEI POTERI DEL GIUDICE
Art. 119 c.p.c.
Imposizione di cauzione.

1.Il giudice, nel provvedimento col quale impone una cauzione, deve indicare l'oggetto di essa, il modo di prestarla, e il termine entro il quale la prestazione deve avvenire.


Vai alla Ricerca Articoli


Sito ideato dall’Avvocato Andreani - Ordine degli Avvocati di Massa Carrara - Partita IVA: 00665830451
Pagina generata in 0.007 secondi