LIBRO PRIMO DISPOSIZIONI GENERALI Titolo V DEI POTERI DEL GIUDICE
Art. 117 c.p.c. Interrogatorio non formale delle parti.
1.Il giudice, in qualunque stato e grado del processo, ha facoltà di ordinare la comparizione personale delle parti in contraddittorio tra loro per interrogarle liberamente sui fatti della causa. Le parti possono farsi assistere dai difensori.