Codice di Procedura Civile

LIBRO PRIMO
DISPOSIZIONI GENERALI

Titolo V
DEI POTERI DEL GIUDICE
Art. 115 c.p.c.
Disponibilità delle prove.

1.Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonchè i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita.

2.Il giudice può tuttavia, senza bisogno di prova, porre a fondamento della decisione le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza.


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