Codice di Procedura Civile

LIBRO PRIMO
DISPOSIZIONI GENERALI

Titolo V
DEI POTERI DEL GIUDICE
Art. 114 c.p.c.
Pronuncia secondo equità a richiesta di parte.

1.Il giudice, sia in primo grado che in appello, decide il merito della causa secondo equità quando esso riguarda diritti disponibili delle parti e queste gliene fanno concorde richiesta.


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