LIBRO PRIMO DISPOSIZIONI GENERALI Titolo V DEI POTERI DEL GIUDICE
Art. 114 c.p.c. Pronuncia secondo equità a richiesta di parte.
1.Il giudice, sia in primo grado che in appello, decide il merito della causa secondo equità quando esso riguarda diritti disponibili delle parti e queste gliene fanno concorde richiesta.