Codice di Procedura Civile

LIBRO PRIMO
DISPOSIZIONI GENERALI

Titolo IV
DELL'ESERCIZIO DELL'AZIONE
Art. 110 c.p.c.
Successione nel processo.

1.Quando la parte vien meno per morte o per altra causa, il processo è proseguito dal successore universale o in suo confronto.


Vai alla Ricerca Articoli


Sito ideato dall’Avvocato Andreani - Ordine degli Avvocati di Massa Carrara - Partita IVA: 00665830451
Pagina generata in 0.01 secondi