Codice di Procedura Civile

LIBRO PRIMO
DISPOSIZIONI GENERALI

Titolo IV
DELL'ESERCIZIO DELL'AZIONE
Art. 108 c.p.c.
Estromissione del garantito.

1.Se il garante comparisce e accetta di assumere la causa in luogo del garantito, questi può chiedere, qualora le altre parti non si oppongano, la propria estromissione. Questa è disposta dal giudice con ordinanza; ma la sentenza di merito pronunciata nel giudizio spiega i suoi effetti anche contro l'estromesso.


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