Codice di Procedura Civile

LIBRO PRIMO
DISPOSIZIONI GENERALI

Titolo IV
DELL'ESERCIZIO DELL'AZIONE
Art. 107 c.p.c.
Intervento per ordine del giudice.

1.Il giudice, quando ritiene opportuno che il processo si svolga in confronto di un terzo al quale la causa è comune, ne ordina l'intervento.


Vai alla Ricerca Articoli


Sito ideato dall’Avvocato Andreani - Ordine degli Avvocati di Massa Carrara - Partita IVA: 00665830451
Pagina generata in 0.011 secondi