Codice di Procedura Civile

LIBRO PRIMO
DISPOSIZIONI GENERALI

Titolo IV
DELL'ESERCIZIO DELL'AZIONE
Art. 104 c.p.c.
Pluralità di domande contro la stessa parte.

1.Contro la stessa parte possono proporsi nel medesimo processo più domande anche non altrimenti connesse, purchè sia osservata la norma dell'art. 10 secondo comma.

2.È applicabile la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.


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